L’asl ed il gioco delle tre carte (o tre moduli)

Quotidianamente il cittadino quando ha a che fare con le P.A. ha un costante incubo: la modulistica. Ne “Le dodici fatiche di Asterix” si comprende chiaramente come il povero suddito dell’amministrazione pubblica deve ingegnarsi per poter ottenere ciò che necessita, ovvero ciò di cui ha diritto.

Il caso di oggi è la modulistica per l’esenzione dal pagamento del ticket. Ma facciamo un salto nel passato, nell’oramai lontano 2005 quando qualcuno in vena di innovazione fece promulgare un decreto dal nome pomposo: codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato in G.U. del 16 maggio 2005, n. 112 – S.O. n. 93). Tra le novità introdotte all’epoca vi era la seguente:

Art. 57. Moduli e formulari.

  1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l’elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.
  2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.

Come dice spesso l’amico Ernesto Belisario durante i corsi che teniamo assieme a Gigi Cogo per la digitalizzazione della comunicazione della P.A., dal 1 gennaio 2008 il cittadino – in assenza dei moduli on line – può recarsi presso le amministrazioni e richiedere l’avvio del procedimento con domanda scritta anche sulla carta del sacchetto del pane. Vista però la scarsa applicazione di tale agevolazione per l’utente, recentemente l’ex ministro Brunetta ha inasprito la normativa (decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235):

Articolo 57. Moduli e formulari.

  1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e  a rendere disponibili per via telematica l’elenco della documentazione richiesta  per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di  legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.
  2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

Perché cito questa normativa? Perché recentemente son cambiate le regole del gioco. In base a un decreto ministeriale del 2009, dal primo maggio 2011 non è  più possibile accedere alle esenzioni del ticket per l’acquisto di farmaci, per visite o esami specialistici, con una semplice autocertificazione sul reddito, al momento della prescrizione della ricetta. Il paziente, quindi deve recarsi all’ufficio Usl di competenza, riempire il relativo modulo e ottenere l’esenzione del ticket che dovrà esibire al proprio medico di famiglia, che a sua volta dovrà validare.

Ma la domanda sorge spontanea: quale sarà il modulo? Mi reco quindi al CUP (visto che il servizio on line di prenotazione “non è momentaneamente disponibile per interventi di manutenzione“) dove mi forniscono il modello allegato. Vorrei far notare in particolare l’informativa privacy, che fa riferimento alla vecchia normativa (675/1996, defunta dal 2003).

Informativa privacy non corretta

A questo punto, rifacendomi alla normativa citata in precedenza accedo al sito Web della mia ASL dove trovo dettagliate informazioni e noto con stupore che il modulo presente (formato da 3 pagine: modulo, modulo di delega e di guida alla compilazione) nel sito è differente che tra l’altro non contiene l’informativa sul trattamento dati personali.

Ma ora viene il bello. Se un utente anziché accedere al sito Web utilizza il motore di ricerca google per trovare la modulistica, secondo voi giungerà al medesimo documento PDF?

Risultato ricerca “asl 12 venezia autocertificazione”

Assolutamente no! Il modulo è similare a quello sopra riportato ma impaginato in modalità differente. Provare per credere. Pertanto mi chiedo: quale modulo devo utilizzare?

  1. il modulo 1, consegnato a mano in cui l’informativa privacy non è a norma
  2. il modulo 2, scaricabile dal sito Web in cui non è presente alcuna informativa privacy
  3. il modulo 3, simile al modulo 2 ma con medesimi problemi

Concludo dicendo che tra l’altro la sezione della modulistica parla giustamente di moduli da scaricare, compilare e consegnare al distretto di competenza. Come cittadino digitale, però, gradirei poterli inviare tramite PEC…

 

Comune di Venezia: la censura arriva su IRIS

Chi segue i mei scritti, in particolare sfoglia il materiale dei miei corsi, sa che nonostante i miei attacchi (per migliorare i servizi e la trasparenza) al Comune di Venezia ho sempre elogiato il servizio IRIS.

“IRIS (Internet Reporting Information System) è un servizio rivolto ai cittadini che possono così collaborare attivamente con l’Amministrazione comunale nella segnalazione dei bisogni di manutenzione urbana. Dal maggio 2008 il servizio è stato progressivamente attivato su tutto il territorio comunale.
I cittadini possono segnalare un problema indicando su una mappa online il punto in cui esso si trova ed possono caricare sul sito anche una fotografia del luogo interessato.
Sono visibili immediatamente gli uffici che hanno in carico le segnalazioni, le comunicazioni da parte dell’amministrazione comunale e lo stato di avanzamento nella soluzione del problema.
Oltre agli uffici del Comune di Venezia, partecipano ad IRIS: INSULA, PMV, Veritas, Veneto Strade, Autostrade di Venezia e Padova”

Lo strumento, nato da un’idea di Michele Vianello, è molto efficace in quanto consente al cittadino di segnalare eventuali problematiche nel territorio comunale, inoltrando la pratica direttamente all’ufficio competente. Ciò garantisce trasparenza (tutte le segnalazioni sono pubbliche) e consente una riorganizzazione (direi meglio, una razionalizzazione) degli uffici preposti a specifiche problematiche. Il cittadino ha inoltre la garanzia che il procedimento amminstrativo venga seguito nei termini previsti per legge (30 gg.), avendo chiaramente riferimenti al numero di pratica e all’ufficio assegnatario.

Sino ad oggi ho sempre trovato il servizio utile, anche se – a dire il vero – ho notato decadere la qualità delle risposte, forse a causa della mancanza di un coordinatore (in ambito politico-amministrativo) del progetto. Oggi è stato raggiunto il culmine, è stato fatto qualcosa che – nell’ottica del web sociale – è abominevole.

Ieri alle ore 16 ho inviato segnalazione inerente un presunto problema di parcheggio di biciclette del comune in un’area per cui – dal 1967 – vige un’ordinanza di divieto di parcheggio. Il problema del parcheggio delle bici al Lido è cosa oramai risaputa, con i vigili che saltuariamente (e giustamente) rimuovono le bici che parcheggiano in modo “selvaggio”.  La prova della mia segnalazione sta nella mail e nel numero della medesima.

segnalazione n. 9023

 

Posteggio vietato con rimozione a ciclomotori e biciclette. Ord. n. 3014 del 8-2-67

La segnalazione conteneva anche un’immagine, che potete vedere qui a lato: un gruppo di biciclette del servizio Comune / ASM, posteggiate al centro dell’area pedonale del Piazzale S.M. Elisabetta che creano – tra l’altro – intralcio al passaggio.

Ci sarebbero tante altre cose da fotografare, come lo stazionamento autorizzato dei bus in curva, ma per ora mi sono limitato a segnalare questa lampante problematica.

La segnalazione – come è consono – è andata subito on line e stamane volevo verificare se era stata assegnata all’ufficio competente.

Purtroppo selezionando il link presente nella mail non si raggiunge più la segnalazione e – come si può notare dall’immagine seguente – la segnalazione 9023 è l’unica mancante dall’elenco.

Segnalazioni: si passa dalla 9022 alla 9024

Oltre al fatto di essere profondamente deluso come cittadino, questo diventerà senz’altro un esempio di come NON si devono usare i servizi di e-partecipation. L’amministrazione, se riteneva errata o infondata la mia segnalazione DOVEVA chiuderla motivandolo, ma rimuovendo un’istanza di un cittadino protocollata dal sistema IRIS sta a mio avviso di fatto compiendo un falso in atto pubblico, ovvero ha cestinato un documento depositato da un cittadino in modalità telematica.

A questo punto ho scritto all’URP (Segnalazione n. 2022 del 30/08/2011):

Salve, ieri ho effettuato segnalazione su IRIS, numero 9023 di cui è stata inviata ricevuta, relativa a parcheggio irregolare di biciclette (di proprietà del Comune) su luogo non consentito.
Tale segnalazione è stata rimossa, come dimostrabile dalla visualizzazione dell’elenco segnalazioni (dove risultano passare dalle 9022 alla 9024).
Trattandosi IRIS di apertura ufficiale di pratiche di intervento da parte dell’amministrazione sono a richiedere il nominativo del responsabile al procedimento che ha rimosso la segnalazione nonché un chiarimento sulla legalità di rimozione di un documento (anziché procedere alla sua chiusura, non avendo utilizzato linguaggio non consono), falsando quindi il registro delle segnalazioni.

Prossimo aggiornamento alla risposta ufficiale da parte del comune.

Aggiornamento

Dopo qualche minuto dall’invio della comunicazione all’urp, un amico su facebook ha segnalato la ricomparsa della segnalazione.

Elenco che comprende nuovamente la segnalazione 9023

 

Tassa di soggiorno: un esperimento di trasparenza e open-data?

Logo della campagna di comunicazione

Dal 24 agosto anche a Venezia entrerà in vigore l’imposta di soggiorno per i turisti che pernotteranno nel territorio comunale, determinata per persona e pernottamento fino a un massimo di cinque pernottamenti consecutivi (l’imposta, cioè, non verrà più pagata a partire dal sesto giorno di permanenza in città). Il provvedimento non riguarderà invece i residenti del Comune di Venezia.

Questa iniziativa sta scatenando parecchie polemiche in città, in quanto le strutture ricettive (tutte le realtà che ospitano pernottamenti per turisti, ad esclusione delle strutture di proprietà del comune) di fatto si vedranno delegate all’incasso di una imposta che – nella campagna di comunicazione – è promossa con il logo “Thank you for being SPONSOR of the splendor of Venezia” (e che nel materiale promozionale in lingua inglese viene definita “tourist tax” anziché “city tax”).

Il Consiglio comunale ha approvato l’istituzione dell’imposta (la cui applicazione non sarà retroattiva) e il relativo regolamento il 23 giugno scorso, mentre la Giunta comunale, il giorno successivo, ha approvato le aliquote.
Le aliquote varieranno in base alla stagionalità (ci saranno cioè due quote, diverse per alta e bassa stagione), all’ubicazione della struttura ricettiva (Venezia centro storico, Isole, Terraferma) e in base alla categoria e alla tipologia della struttura ricettiva (si distingue tra strutture alberghiere, extralberghiere e all’aperto, ossia villaggi turistici e campeggi).

I cittadini veneziani invece si chiedono che ne sarà fatto di questi soldi raccolti con l’imposta di soggiorno. Qualche giorno fa in un quotidiano locale è uscito un mezzo a firma M.F. che cerca di spiegarlo:

Come saranno impiegati gli 8 milioni che Ca’ Farsetti ritiene di introitare dai turisti che pernottano a Venezia? La maggior parte finanzierà il trasferimento alla Fenice (tre milioni) e il costo dei vigili impiegati nei controlli e nel presidio delle aree turistiche (3 milioni), alla pulizia degli arenili (130 mila euro), al cinema estivo (160 mila), alla Querini Stampalia (400 mila), alla Bevilacqua La Masa (260 mila), al Palio delle Repubbliche Marinare (70 mila), a Venezia Marketing ed Eventi (500 mila), alla manutenzione delle barche da regata (200 mila), ai servizi internet (200 mila), al Parco della Laguna (80 mila).

Tassa di soggiorno e open-data? Si può fare!

Quando si parla di open-data e P.A. mi piace sempre citare la sezione dei dati aperti della Regione Piemonte:

I dati pubblici sono di tutti

I dati in possesso della Pubblica Amministrazione sono un patrimonio informativo prezioso.
Le informazioni del settore pubblico sono un fattore chiave di crescita economica e sociale, e il loro riutilizzo commerciale contribuisce ad attuare la trasparenza amministrativa e la democrazia elettronica.
È questo il presupposto su cui si basa la Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo che definisce i dati pubblici “un’importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali.”

Su questi principi l’Associazione per l’Open Government dopo aver pubblicato il Manifesto per l’Open Government e presentato le Linee Guida per l’Open Data, sta collaborando all’organizzazione insieme al Consorzio TOP-IX, a IWA (International Webmasters Association) e a un ampio gruppo di attori pubblici e privati un concorso denominato “APPSFORITALY“, che chiamerà a raccolta i più creativi programmatori italiani con lo scopo di elaborare dati pubblici.

Cosa lega quindi l’open-data alla tassa di soggiorno? Nell’ottica della trasparenza amministrativa, un cittadino ha diritto di conoscere sia le entrate derivanti da questa imposta, sia il loro effettivo utilizzo. Nel mondo anglosassone, grazie alla pubblicazione dei dati pubblici, è possibile stimare come vengono spese le proprie tasse.

Dove vanno i soldi delle mie tasse?

Una proposta quindi all’amministrazione comunale: il rilascio pubblico in formato CSV, in forma anonima con aggiornamento a cadenza mensile dei dati relativi agli introiti dell’imposta di soggiorno con le seguenti informazioni:

  • Categoria struttura ricettiva
  • Area (Sestiere di Venezia, Lido, Terraferma)
  • Numero ospiti
  • Importo pagato

Con medesima tipologia di formato, si chiede anche il rilascio dei dati relativi ad ogni singola spesa (con catalogazione) coperta – anche parzialmente – con gli introiti dell’imposta di soggiorno.

Sicuramente ci saranno sviluppatori disponibili a creare elaborazioni pubbliche di questi dati, il cui risultato potrà essere utile sia alla cittadinanza ma anche all’amministrazione comunale.

World Wild Web: siamo tutti fuorilegge?

L’evoluzione delle forme di promozione e comunicazione aziendale da anni oramai inglobano il Web come canale preferenziale: nascono quindi siti Web aziendali, sistemi di vendita on line, fornitura di servizi in rete. Allo stesso modo anche le P.A. e le 2 società a prevalente capitale pubblico, grazie a recenti normative, stanno incentivando la fornitura di servizi in rete. In questo seminario si cercherà di identificare quali sono le problematiche più ricorrenti di violazione di norme vigenti sia nel caso di siti Web di società che di P.A.