Trasparenza al Comune di Venezia: le determinazioni sono on line!

Il 4 settembre 2012 è una data da ricordare: cerchiamo di capire perché. Qualche mese fa, nell’aprile 2012, ho scritto un piccolo intervento sulle problematiche di trasparenza amministrativa del comune di Venezia, iniziando una vera e propria battaglia per la trasparenza amministrativa. Come ben sa chi mi conosce, a causa di brutte frequentazioni con legulei ed esperti Web della PA, mi sono appassionato della tematica della comunicazione istituzionale nel Web e della trasparenza amministrativa per diffondere la cultura dell’inclusione digitale all’interno delle PA.

Da qui è partita quindi la (all’inizio) personale battaglia per la trasparenza degli atti amministrativi con la richiesta di pubblicare on line all’albo pretorio anche le determinazioni dirigenziali (come tra l’altro previsto dalla vigente normativa e ribadito pure da parere del Ministero dell’Interno), a cui via via si sono susseguite una serie di vicessitudini, tra cui votazione del consiglio comunale contro la trasparenza amministativa, interrogazioni di consiglieri sia di maggioranza  (Jacopo Molina) che dell’opposizione (Sebastiano Costalonga), mie richieste di intervento a CIVIT e Ispettorato della Funzione Pubblica, fino ad arrivare ad un esposto in procura e alla corte dei conti). La tematica della trasparenza ha interessato anche la stampa locale oltre che all’evento ForumPA in cui ho avuto modo di tenere un intervento con richiesta di estendere l’operazione trasparenza non solo agli atti amministrativi ed alle consulenze ma a tutte le forniture fatte dalle PA, cosa accolta dal Governo all’art. 18 del decreto 83/2012, che obbliga le PA dal 1 gennaio 2013 a dedicare una nuova sezione all’interno del sito Web in cui mantenere uno storico delle informazioni inerenti le spese della PA per acquisti, sovvenzioni, ecc. (al fine di rendere reperibili tali informazioni per il periodo successivo all’esposizione delle determinazioni all’albo pretorio).

Dal 4 settembre 2012 finalmente anche il mio comune ha iniziato a pubblicare le determinazioni, partendo dal progressivo 1961 il che fa presumere la possibilità di un aggiornamento dell’archivio con le 1960 determinazioni emanate nell’anno in corso, considerando altresì che per tornare completamente a norma di legge dovrebbero quantomeno pubblicare anche l’archivio del 2011, a partire dal 1 gennaio 2011. A breve dovrebbe inoltre essere resa disponibile la nuova sezione dedicata all’applicazione dell’art. 18 del decreto 83/2012 ovvero:

Art. 18 – Amministrazione aperta
1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicita’ sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilita’ totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell’ente obbligato sono indicati: a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l’importo; c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione; d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalita’ seguita per l’individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonche’ al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

Questo articolo è particolarmente interessante in quanto al comma 5 sancisce che:

A decorrere dal 1º gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all’entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza e’ rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilita’ amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e’ altresi’ rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Questo comunque è già un passo avanti, se la pubblicazione come sembra riguarda tutte le determinazioni e non solamente quelle di spesa: per il pregresso sarà la politica e i soggetti già interessati nel caso a verificare eventuali responsabilità per omissioni di pubblicazione. Si tratta finalmente di un riconoscimento della legalità rispetto all’errata interpretazione della norma da parte del Sindaco che ha portato alla oramai famosa votazione del consiglio comunale.

Come cittadino dico quindi grazie a chi ha capito e ha riconosciuto l’errore ed è intervenuto per rimuoverlo.

 

Comune di Venezia: ai confini della realtà

Ai confini della realtà

Il 3 agosto 2012 tramite Facebook leggo che il comune di Venezia da settembre pubblicherà le determinazioni on line.

Appena avuta notizia, mi son tolto i panni digitali e son andato in edicola ad acquistare i quotidiani locali, apro ed a pagina V mi trovo uno splendido titolo: “Le determine del Comune saranno online da settembre“. Non vi dico la felicità nel leggere quel titolo, visto che da tempo si richiede questo adeguamento alla normativa vigente, prima con articoli nel mio sito Web, poi con interrogazioni di consiglieri comunali (sia della maggioranza che dell’opposizione) sino ad arrivare all’esposto in procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti.

Leggendo però l’articolo mi sono cadute le braccia. Eh si perché per l’ennesima volta non si è capito che l’obbligo di pubblicazione on-line delle determinazioni con affissione all’albo on-line per i 15 (quindici) giorni previsti dalla legge è in vigore già dal 1 gennaio 2011. Leggo difatti che l’assessore Bettin dichiara le stesse cose dichiarate qualche settimana fa dal Direttore Generale del Comune di Venezia, che confonde l’obbligo di pubblicità legale tramite albo pretorio di tutte le determinazioni, con il nascente obbligo previsto dal decreto “Cresci Italia” (n. 83/2012) di pubblicazione tra l’altro delle determinazioni comprensive di ulteriori informazioni obbligatorie:

a) il nome  dell’impresa  o  altro  soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;

b) l’importo;

c) la norma  o  il titolo a base dell’attribuzione;

d)  l’ufficio  e  il  funzionario  o dirigente responsabile del relativo procedimento  amministrativo;

e) la modalita’ seguita per l’individuazione  del  beneficiario;

f)  il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto  incaricato, nonche’ al contratto e  capitolato  della  prestazione,  fornitura  o servizio

Il tutto, nell’ottica dell’accessibilità totale (art. 11 del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n. 150).

L’assessore dichiara: “abbiamo spinto molto per questo risultato e molto dobbiamo al gruppo di persone attive nel campo della democrazia digitale che ci hanno sempre spronati ad andare avanti in questo senso. Lo scopo è dare la possibilità a tutti di controllare ciò che viene deciso dall’amministrazione” e successivamente motiva la mancata pubblicazione sino ad oggi in quanto in direzione generale e in segreteria generale ponevano il veto per la privacy dei nomi delle persone che comparivano in questi atti. Conclude dicendo che per lui Venezia è tra le primissime grandi città italiane ad aprirsi in questo modo.

A questo punto mi sorge un dubbio: chi ha fornito tali informazioni all’assessore? Presumo la direzione generale e la segreteria generale. Ebbene, caro assessore, tali informazioni sono totalmente errate. L’obbligo di pubblicazione delle determinazioni e di tutti gli atti amministrativi soggetti a pubblicità legale in rete è attivo dal 1 gennaio 2011: qualsiasi atto non pubblicato on line per cui è prevista la pubblicità legale in assenza di “affissione” all’albo pretorio on line è un atto non pubblicato – con tutto ciò che ne consegue sotto l’aspetto del procedimento amministrativo.

Riguardo alla privacy inoltre, già dal marzo 2010, ben prima dell’obbligo di pubblicazione degli atti all’albo, il garante si era preoccupato di creare un’apposita guida facendo altresì presente più volte che nel caso di erogazione di fondi la pubblicazione dei nominativi è garanzia per la collettività di trasparenza amministrativa. Se, nel comune di Arcore, il signor S. B. (o nominativo oscurato) riceve 10 mila euro di contributo quale sovvenzione all’affitto di casa, come può un “cittadino qualunque” (per usare il termine coniato dal nostro sindaco durante il consiglio comunale del 21/12/2011, data infausta per la trasparenza amministrativa della nostra città) capire se il contributo è erogato al signor Sandro Bianchi o al signor Silvio Berlusconi? Proprio per questo motivo in questi casi non vi è privacy che tenga: ne è dimostrazione l’albo dei beneficiari – obbligatorio per legge – pubblicato anche dalla nostra amministrazione comunale in cui compaiono nomi e cognomi dei beneficiari di qualsiasi contributo.

Il decreto 83/2012, che al momento in cui scrivo è stato votato al Senato, è solo una garanzia ulteriore per il cittadino di poter consultare tutte le informazioni di spesa anche successivamente al termine dei 15 giorni di pubblicazione all’albo. Non si tratta quindi di una sostituzione ad un altro obbligo di legge, ma è una garanzia aggiuntiva, un archivio sempre disponibile senza necessità di richiesta di accesso agli atti. E sfatiamo un mito: molte altre città pubblicano le determinazioni on line, da nord a sud.

Mi rivolgo quindi all’assessore Bettin (a cui invierò via mail notifica di questo articolo) chiedendogli: se un “cittadino qualunque” come il sottoscritto, leggendosi le norme ha capito e chiede di applicarle, e vede che l’apparato amministrativo le fa dire cose errate, che dovrei pensare come cittadino sul grado di preparazione di dirigenti con stipendi considerevoli? Non crede che queste “scuse” vengano poste dagli stessi dirigenti visto che la responsabilità della mancata pubblicazione ricade proprio su di loro? Caro assessore sono sicuro della sua buona fede, in quanto le parole che ha usato sul giornale sono le medesime del direttore generale, ossia sono le medesime di un apparato amministrativo che non vuole essere trasparente come lei desidera e come prevede sia lo statuto del comune che il programma elettorale della maggioranza che governa la città.

 

 

Comune di Venezia: la casa che rende folli

Le 12 fatiche di Asterix: la casa che rende folli

Succede che…

Succede che è una giornata come tante altre, con la necessità di dover aiutare una persona a svolgere delle pratiche burocratiche.

Succede che accedo al sito Web e non trovo la modulistica necessaria, invio una e-mail alla referente del servizio e mi risponde responsabile del servizio il giorno lavorativo successivo, allegandomi la nuova modulistica, delibere e regolamenti ed informandomi del percorso che avrei dovuto fare per scaricarla (ossia passare sei livelli di navigazione dalla home page).

Succede che aiuto a compilare la modulistica, raccogliendo tutte le certificazioni necessarie, passando ore di coda al CAF per ottenere l’ISEE, passando poi al protocollo per depositare il tutto.

Succede che passano 15 giorni circa e la persona riceve il rigetto della richiesta di contributo richiesto in quanto “come si evince dalla tabella in calce, la capacità contributiva del richiedente risulta pari/superiore alla retta di riferimento o a quella effettiva se inferiore“.

Succede che dopo qualche giorno vengo informato di ciò e non comprendendo il motivo dell’applicazione di una determinata metodologia di calcolo, decido di scrivere una e-mail alla medesima responsabile del servizio per chiederle delucidazioni, ponendo dirette indicazioni e richieste rispetto sia alla delibera di giunta di riferimento, sia al regolamento.

Succede che la responsabile del servizio mi chiama il giorno seguente all’ora di pranzo dicendomi scocciata che dovrà trovare il tempo di rispondermi per iscritto e che comunque non so leggere i regolamenti, che nessuno si è mai lamentato e che quindi i regolamenti sono chiari.

Succede che faccio presente alla responsabile del servizio che è pagata da noi cittadini anche per rispondere e ciò l’ha fatta scocciare ancora di più, al punto da iniziare a citare il regolamento senza citarne il riferimento ai singoli articoli.

Succede che poi mi richiama dicendomi che ha verificato con il computer e che lei ha ragione, e chiama pure la persona che cura quotidianamente la persona anziana bisognosa di assistenza e del contributo per la casa di riposo, facendo capire che è inutile accanirsi tanto “è così, punto”.

Succede che quando capitano queste cose, mi incazzo come una iena.

Delibere, regolamenti, disciplinari ed incartamenti (dei medesimi)

Capisco che una responsabile del servizio applica ciò che sta scritto sulla carta (e per l’ennesima volta, voto a favore dell’abolizione del termine “carta canta”, visto che stiam parlando di una PA volta alla digitalizzazione da almeno sei anni…). Partiamo quindi dal “Regolamento per l’accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia per il pagamento alle persone non autosufficienti della retta alberghiera in strutture residenziali”, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n° 36 del 6 aprile 2009 modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n° 100 del 26 settembre 2011 prevede, all’art. 11, una serie di competenze per la Giunta Comunale:

Art. 11 – Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale:

a) individua di anno in anno il valore (importo) della retta di riferimento di cui all’art. 6 del presente Regolamento per il calcolo del contributo di residenzialità per le persone anziane e per le persone con disabilità;

b) definisce l’entità dell’importo attribuito per le spese personali di cui all’art. 8;

c) determina la quota dell’ammontare dei beni mobili nella disponibilità del beneficiario ovvero che non concorrono al pagamento della retta di cui all’art. 5 comma 2 punto a).

Con la delibera n. 87/2012 “strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili. Regolamento per l’accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune: determinazioni applicative di competenza della Giunta Comunale anno 2012” la Giunta ha aggiornato una serie di parametri di riferimento per il regolamento per le strutture semiresidenziali e residenziali. In particolare, il punto 6 della delibera di Giunta n. 87/2012 riporta l’aggiornamento della tabella di cui all’art. 5 per le strutture semiresidenziali, con la seguente:

Valore ISEE

% a carico del comune

% a carico utente

1

fino a

6.500,20

100%

0%

2

fino a

7.717,91

79,70%

20,30%

3

fino a

8.935,63

69,74%

30,26%

4

fino a

10.153,34

59,78%

40,23%

5

fino a

11.371,05

49,81%

50,19%

6

fino a

12.588,76

39,85%

60,15%

7

fino a

13.806,48

29,89%

70,11%

8

fino a

15.024,19

19,93%

80,08%

9

fino a

16.241,90

9,96%

90,04%

10

oltre

0%

100%

Dalla tabella di cui sopra si evince la volontà della Giunta di assegnare un contributo in percentuale sul costo della retta media giornaliera per le rette semiresidenziali calcolata su valore attualizzato di euro 52,00 / giorno basandosi sul valore ISEE. Per le rette residenziali, invece, non è presente alcun parametro di calcolo (derogando quindi al regolamento).

Ora viene il bello. Ecco l’articolo 6 del Regolamento, “Entità della prestazione economica”:

Art. 6 – Entità della prestazione economica

1. Persone anziane:

a) l’entità della prestazione economica viene calcolata ai sensi dell’art. 11 del presente Regolamento ovvero secondo la retta di riferimento così come determinata di anno in anno con deliberazione della Giunta Comunale comprese, se dovute, le spese personali (art. 8 del Regolamento), detratte le risorse economiche del beneficiario.

b) per il contributo al pagamento retta di ricovero temporaneo è prevista la detrazione dell’eventuale affitto della casa di abitazione come certificato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (ISEE).

2. Persone disabili: l’entità della prestazione è calcolata sulla retta effettiva praticata dagli enti gestori fatto salvo l’art. 8 del Regolamento.

Come si può notare vi è una chiara differenziazione tra le persone con disabilità e le persone anziane: al comma 2 ribadisce in particolare che per le persone disabilil’entità della prestazione è calcolata sulla retta effettiva praticata dagli enti gestori fatto salvo l’art. 8 del Regolamento”, a differenza del comma 1 in cui, solo per le persone anziane, si applica sulla retta di riferimento “detratte le risorse economiche del beneficiario”.

Quel comma di troppo

Da quanto si legge sopra quindi, per il calcolo del contributo per la retta alberghiera della casa di riposo, per le persone con disabilità si applica il calcolo del contributo in percentuale sulla retta effettiva basandosi sul valore dell’ISEE definito nella delibera di giunta n. 87/2012.

E qui casca il “disciplinare. Il “disciplinare del procedimento di accesso alle prestazioni economiche erogate dal comune di Venezia per il pagamento delle persone non autosufficienti della retta alberghiera in strutture residenziali”, allegato al già citato Regolamento, modifica la volontà del regolamento e della delibera di giunta, riportando all’art. 8 il medesimo contenuto dell’art. 6 del Regolamento ma aggiungendo in pieno contrasto con il Regolamento un comma 3 dal seguente contenuto:

La prestazione economica del Comune è determinata secondo le seguenti modalità di calcolo: importo della retta o retta di riferimento – la capacità contributiva del richiedente che è determinata da: (totale delle risorse economiche al netto delle ritenute, compresa la valorizzazione dei beni mobili e immobili + indennità di accompagnamento) – (importo forfetario, se dovuto, per le piccole spese personali + eventuale quota a disposizione del coniuge).

Come chiunque può notare, questo comma 3 va in totale contrasto con il regolamento e con i due commi precedenti dello stesso articolo del disciplinare in quanto non effettua la differenziazione tra persone anziane (per cui vanno detratte dalla retta le risorse economiche) e le persone disabili (per cui tale detrazione non è prevista) applicando in entrambi i casi i parametri riservati agli anziani.

Conseguenze

Il disciplinare di procedimento impedisce l’erogazione dei contributi a soggetti con disabilità il cui ISEE corrisponde ai requisiti definiti dalla Giunta Comunale e dal Regolamento già citati, ma si vedono esclusi a causa del comma 3 dell’art. 8 del disciplinare di procedimento che NON considera il valore ISEE (che prevede tra l’altro delle differenti valorizzazioni della capacità reddituale per persone con disabilità) ma bensì applica un calcolo dei redditi cumulando altresì accompagnatorie ed indennità.

Questa persona, che secondo le indicazioni della giunta, avrebbe diritto al 100% della retta si vede rifiutata la domanda di contributo. Il regolamento è in vigore dal 2009: quante persone che avevano diritto all’erogazione dei contributi non li hanno ottenuti? L’amministrazione comunale ha intenzione di fare qualcosa per sanare questa amena situazione discriminatoria verso le persone con disabilità?

Succede quindi, cara responsabile del servizio, che i regolamenti li so leggere, ed alla prima lettura ho trovato un baco non da poco che le è sfuggito per almeno (cifre fornite da lei) cinquecento persone all’anno…

Aggiornamento

Due consiglieri comunali, Sebastiano Costalonga e Antonio Cavaliere hanno presentato un’interrogazione all’assessore competente.

Ripensandoci a mente fredda e rileggendo il regolamento la cosa ancor più grave è che in assenza del comma 3 aggiunto nel disciplinare di procedimento ai soggetti con disabilità non è prevista l’applicazione di detrazione dal contributo della capacità reddituale e viene applicata alla retta effettiva. Cosa significa? Significa che con il regolamento attuale se porto una persona con disabilità in una casa di riposo ho diritto -qualsiasi sia il suo reddito – al rimborso totale della retta, sia essa nei parametri (52 euro / giorno) sia essa inferiore o superiore.

Trasparenza al Comune di Venezia: esposto e risposta del DG

Intervento a Rete Veneta – TG di Venezia

Il 2 luglio 2012, assieme a Sebastiano Costalonga abbiamo fatto il punto, alla presenza di giornalisti e di consiglieri comunali, sull’amena situazione riguardante la trasparenza amministrativa del comune di Venezia. In tale occasione è stato fatto notare che ad oggi, nonostante mozioni, interrogazioni, lettere di cittadini, parere del ministero dell’Interno,  l’amministrazione comunale non ha ancora adeguato a norma di legge la pubblicazione degli atti amministrativi all’albo pretorio (assenza totale delle determinazioni dirigenziali) e neppure i contenuti minimi previsti per le consulenze.

Durante la conferenza è stato fatto notare – grazie alla parziale pubblicazione dei dati relativi alle consulenze – come in un periodo di spending review, l’amministrazione comunale ha speso in consulenze nei primi sei mesi dell’anno l’equivalente speso nel totale del 2011.

Al termine della conferenza, facendo altresì presente il perdurare degli illeciti, è stato presentato il testo dell’esposto alla Procura della Repubblica (per valutare eventuali responsabilità in ambito penale) e alla Corte dei Conti (per valutare eventuali responsabilità in ambito amministrativo, stante che la mancata pubblicazione on line delle determinazioni all’albo pretorio per 15 gg. non consente il termine del procedimento amministrativo).

A seguito della conferenza, sul Corriere della Sera edizione Venezia è uscita la replica del Direttore Generale del Comune di Venezia, Marco Agostini, il cui curriculum vitae è l’unico non presente comparso solo ora nell’elenco previsto dalle normative sulla trasparenza, mentre il compenso (al 2010) è ben chiaro. Riporto di seguito la dichiarazione.

“Le consulenze sono tutte già nel sito.” […] “Finora era obbligatorio mettere on line solo le delibere” – dice Agostini – anche perché altrimenti, se le cose fossero già così, non si spiegherebbe il decreto del Ministro.” […]

In relazione alle consulenze, sono chiaramente già nel sito solamente che non sono pubblicate nei tempi previsti dalla Finanziaria 2008 e nei modi previsti dalla medesima finanziaria e dalla delibera CiVIT 105/2010. La seconda parte ha invece del comico: il Direttore Generale confonde l’obbligo (a partire dal 1 gennaio 2013) di pubblicazione di una serie di informazioni relative alla trasparenza amministrativa nella scelta dei fornitori, rispetto all’obbligo già esistente (ribadito dal Consiglio di Stato già nel 2006 e dal parere del Ministero dell’Interno del 2 gennaio 2012) di pubblicare le determinazioni all’albo pretorio per 15 giorni.

Come cittadino ora mi chiedo: può permettersi una città come Venezia una gestione amministrativa che non conosce minimamente i principi basilari della pubblicità legale? Che danno sta creando ai procedimenti amministrativi questa gestione totalmente al di fuori dei dettami normativi? E volendo andare oltre: la delibera 4/2010 del CIVIT prevede la valutazione di tutte queste cose da parte dell’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione. Dove sono, nel sito Web dell’amministrazione, i report di tale organismo?

Aggiornamento

Il consigliere Costalonga ha presentato assieme ad altri consiglieri comunali una mozione di sospensione e sostituzione del Direttore Generale.

Venezia comune virtuoso? Caro Presidente ti scrivo…

Applausi per Napolitano "Aiuti a Venezia comune virtuoso"

A seguito dello strillone visto oggi dal giornalaio, ho deciso di scrivere questa lettera al Presidente della Repubblica:

Al Presidente della Repubblica

Giorgio Napolitano

 

Oggetto: Aiuti a Venezia, comune virtuoso

Gent.mo Presidente,

Le scrivo all’indirizzo e-mail presidenza.repubblica@quirinale.it (e in copia a segreteriasg@quirinale.it) auspicando che tale indirizzo sia valido, in quanto non ho trovato in alcuna parte del sito Web www.quirinale.it modalità di contatto in formato telematico. Viviamo come ben sa nell’era delle comunicazioni tramite Web, periodo in cui tra l’altro per le pubbliche amministrazioni (non per gli organi costituzionali) è obbligatorio il concetto di trasparenza con pubblicazione obbligatoria di indirizzi e-mail (tra cui le PEC), e mi aspettavo di trovare quantomeno una modalità meno “analogica” di contatto direttamente nel sito istituzionale.

Chi le scrive è un veneziano che ha avuto modo di conoscerla il 18 settembre 2008, data in cui se ben ricorda un cittadino (il sottoscritto) durante il suo attraversamento del ponte di Calatrava (ufficialmente “Ponte della Costituzione”), le ha chiesto[1]  di ricordarsi dei disabili e a cui ha risposto “senz’altro”. Non sta senz’altro a me farle presente che a quasi quattro anni di distanza, ancora oggi i disabili non possono passare quel ponte (definito oramai, il “ponte dei fallimenti” considerati i fallimenti causati alle aziende realizzatrici non ancora pagate dal Comune di Venezia…).

Il motivo che mi porta a scriverLe è dovuto alla sua dichiarazione, riportata dagli strilloni del Corriere del Veneto, durante l’evento del 8 giugno 2012 tenutosi a Piazza San Marco a Venezia. In tale evento ha detto “aiuti a Venezia, comune virtuoso”.  Come veneziano le chiedo per trasparenza la fonte di tale sua dichiarazione, ovvero da dove evince che Venezia è un comune virtuoso. Senza scomodare il recente servizio televisivo della trasmissione “OfftheReport” di RAI3 del 27 maggio 2012[2] , tra cui il problema del porto e delle grandi navi, mi chiedo come si possa definire virtuosa una città in cui – nonostante la presenza unica nel paese di un casinò con due sedi – vi sia una svendita dei gioielli immobiliari, iniziative di creazione e distruzione di opere nell’arco di pochi anni (vedasi il caso del Palazzo del Cinema, milioni di euro attinti dai fondi per i 150 anni dell’unità d’Italia ora ridotto ad una voragine che sarà ricoperta di terra e riasfaltata… come nulla fosse stato fatto), totale incapacità della gestione dei flussi turistici, del trasporto locale. Parliamo di una amministrazione che vuole privatizzare il Casinò, in quanto “rende meno di quanto previsto”, senza considerare tra l’altro che gli introiti del Casinò, per statuto, andrebbero investiti in servizi sociali… Parliamo di un Comune che non è in grado di monitorare i tempi medi di pagamento dei servizi lasciando a taluni assessori la scelta dei lavori da pagare prima degli altri… Per non parlare poi dei problemi di gestione delle sponsorizzazioni e dei restauri, applicando il concetto per cui a Venezia gli interventi si fanno solo con sponsor mentre fondi vengono spostati tranquillamente nella zona di “terraferma”, con numero più elevato di popolazione e di elettorato. Mancano ad esempio fondi per sistemare Piazza San Marco (circa un milione di euro), o per il ponte di Rialto mentre sono disponibili ben 30 milioni di euro a bilancio per rifare una strada in terraferma… i conti non tornano direi. Oltre a questo, si tratta di un comune che ha disconosciuto la parola “trasparenza”: in data 21 dicembre 2011, difatti, il consiglio comunale su indicazione del Sindaco (avvocato e docente universitario in diritto amministrativo) ha votato contro l’obbligo di legge di pubblicare nel sito Web le determinazioni dirigenziali – impedendo quindi al cittadino di conoscere come (e quanto) l’amministrazione spende in dettaglio per ogni singola determinazione [3]. Spiace inoltre segnalarLe che su tale fatto ho informato anche gli organi competenti di vigilanza, ovvero l’Ispettorato della Funzione Pubblica e CIVIT e che soltanto quest’ultimo ha risposto ad una richiesta ufficiale tramite PEC.

Dove sta quindi la virtuosità da Lei citata? Come veneziano pertanto le chiedo, auspicando in una sua risposta, di NON fornire alcun aiuto economico alla città fintanto che l’amministrazione, nell’ottica della trasparenza amministrativa, non renda chiara e limpida in rete – come previsto dalle vigenti normative – la propria attività. Vorrei far presente che gli aiuti, caro Presidente, devono essere dati a situazioni di reale bisogno: di queste  ce ne sono tante di situazioni che meriterebbero maggior attenzione, a partire dal settore sociale in ausilio delle famiglie con persone disabili e/o anziani non autosufficienti che a Venezia è stato letteralmente distrutto.

Caro Presidente se ama Venezia e vuole aiutarla, ci aiuti chiedendo anche lei maggiore trasparenza e veda di vigilare, direttamente o tramite le competenti autorità, sulla gestione di interventi sia pubblici che di riqualificazione del territorio.

Cordiali saluti.

Roberto Scano

P.S. Copia di questa lettera è stata pubblicata contestualmente all’invio anche nel mio sito Web personale.

[1] https://robertoscano.info/random-bits/calatrava-napolitano-passa-il-ponte/

[2] http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-2ad0a0ec-0da2-4f18-90b1-8e15fdeff9be.html

[3] https://robertoscano.info/random-bits/trasparenza-siamo-ancora-al-muro-di-gomma/

 

Ringrazio gli amici che hanno ripreso il pezzo e lo stanno commentando su Facebook, il che mi fa capire che non si tratta di una mia forma di pazzia ma è una volontà collettiva di trasparenza. E ringrazio gli amici di venessia.com per aver dedicato un’immagine alla cosa.