Facebook e gli automatismi pericolosi

Oggi ho scritto il seguente post su Facebook con la nascita del governo Draghi, rimosso da facebook in quanto considerato in violazione degli standard in merito di violenza ed incitazione alla violenza.

Il post era disponibile fino a qualche ora fa. Facebook nel sistema automatico dice che a causa del covid non può riverificare le contestazioni. Poco dopo però, tutto risolto.

Un grazie a Matteo Renzi. È riuscito a mandare a casa uno dei peggiori governi della storia del paese consentendo a Draghi di creare un governo a trazione economica di centro destra supportato da PD e 5s con qualche ministero di peso di settore ridimensionando lo strapotere del movimento nel conte 2 che ha portato perle di ministri come Azzolina e bonafede.
Riesumato anche ministero per le politiche della disabilità dopo che conte con il conte 2 accentrò tutto a se promettendo fuoco e fiamme per poi non fare nulla come in altri settori. Chi mi conosce sa che per me il tema disabilità andrebbe gestito in modo trasversale per tutte le tematiche quindi sono curioso di leggere le deleghe specifiche date a Erika Stefani.
Torna pure Brunetta, criticato spesso per il suo attacco ai fannulloni ma da ricordare come il ministro che creò la trasparenza amministrativa che tanto è mancata con il governo Conte.
Torna anche il ministero del turismo con pure portafoglio, anche perché nel conte 2 accentrato tutto a Franceschini che pensava alla Netflix italiana della cultura anziché al supporto del settore trainante… Fa prudere ancora le mani.
E proprio personaggi come Franceschini a cui si aggiunge pure di maio li avrei evitati ma senza sedia probabilmente non hanno una vita propria e i loro partiti non avrebbero votato a favore.
Ora il banco di prova sarà nella programmazione. Oltre al taglio di teste che non hanno funzionato. Mi aspetto la decapitazione di Arcuri. Soprattutto da Invitalia. Conte è già un passato dimenticato nonostante qualcuno voglia dargli una sedia alle suppletive.
Sarebbe curioso ora veder votare nuovamente i grillini sulla piattaforma. Come ho scritto ieri, Grillo con quel quesito ha fatto vincere agli iscritti il buono di Sora Lella.
E quindi grazie Matteo Renzi. Leggo che ha perso due ministri ma noi abbiamo perso quasi due anni tra banchi a rotelle e costanti esempi di incapacità. Spero di non dover usare ancora: non sono cattivi sono incapaci ma se necessario lo userò. Anche perché ricordiamoci che è un governo liquido con maggioranze diverse per diversi provvedimenti.

Accessibilità dei siti web della PA

Requisiti e best practice per garantire a tutti informazioni e servizi

Il tema dell’accessibilità informatica è un pilastro nell’ambito di tutte le forniture ICT, dalla progettazione alla fornitura, messa in opera e collaudo nonché durante il ciclo di vita del prodotto. A maggior ragione quando il servizio è erogato da una PA.

Il web, essendo canale preferenziale per fornire informazioni e servizi ai cittadini, deve pertanto garantire a chiunque, indipendentemente dall’eventuale disabilità, di poter interagire con le Pubbliche Amministrazioni e con i soggetti previsti dalla c.d. “legge Stanca” (legge 4/2004).

A livello internazionale il Consorzio mondiale del web (W3C) ha emanato delle linee guida per l’accessibilità delle interfacce web, divenute poi standard ISO e raccomandazione della Commissione Europea per gli stati membri.

In Italia, grazie al c.d. “decreto Profumo” (il decreto del MIUR 20 marzo 2013), tali linee guida sono diventate requisiti essenziali per le forniture e la gestione dei siti e servizi web erogati dai soggetti destinatari della normativa.

In questo libro sono raccolti, oltre ai riferimenti di legge, le indicazioni utili alla comprensione dei nuovi requisiti di accessibilità e gli strumenti necessari per sviluppare siti web gradevoli e rispettosi della vigente normativa, con dettagliata metodologia di verifica comprensiva di un allegato per l’auto valutazione dei servizi web.

Indice dei contenuti

  • Prefazione (Francesco Profumo – già ministro per l’Istruzione,
  • Università, Ricerca – firmatario decreto)
  • I. La Legge per l’accessibilità dei servizi informatici
  • II. Accessibilità e “PA Digitale”
  • III. Accessibilità: cosa cambia?
  • IV. Requisito 1 – Alternative testuali
  • V. Requisito 2 – Contenuti audio, contenuti video, animazioni
  • VI. Requisito 3 – Adattabile
  • VII. Requisito 4 – Distinguibile
  • VIII. Requisito 5 – Accessibile da tastiera
  • IX. Requisito 6 – Adeguata disponibilità di tempo
  • X. Requisito 7 – Crisi epilettiche
  • XI. Requisito 8 – Navigabile
  • XII. Requisito 9 – Leggibile
  • XIII. Requisito 10 – Prevedibile
  • XIV. Requisito 11 – Assistenza nell’inserimento di dati e informazioni
  • XV. Requisito 12 – Compatibile
  • XVI. La gestione dei documenti (Livio Mondini)
  • XVII. Accessibilità e Web 2.0
  • XVIII. “Collaudare” un sito Web per l’accessibilità
  • XIX. Buone pratiche di accessibilità
  • Appendice A – Risposte alle domande più frequenti (FAQ)
  • Appendice B – Scheda di valutazione per l’accessibilità delle pagine Web

 

Ulteriori informazioni

Pagine 206
Nr di edizione 1
Isbn 8891607525
Editore Maggioli Editore
Autore Scano Roberto
Anno Edizione 2014
EAN 9788891607522
Formato 17×24
Mese Edizione Ottobre

 

 

La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs.14 marzo 2013, n. 33

di Bendetto Ponti – appendice di Roberto Scano

94.inddLa codificazione degli obblighi di pubblicazione via web – operata dal decreto legislativo n. 33 del 2013 – semplifica il quadro normativo, ma rappresenta una sfida impegnativa per le amministrazioni. Il “Codice” della trasparenza amministrativa introduce, infatti, molte novità – il diritto a conoscere, l’accesso civico, la qualità dei dati, il diritto al riutilizzo, un nuovo equilibrio tra diffusione e tutela dei dati personali, la pubblicità sull’uso delle risorse – destinate a produrre un impatto significativo sul modo stesso di intendere ed organizzare ?i flussi informativi nelle amministrazioni pubbliche.
A tutti i livelli, dunque, amministrazioni ed enti pubblici devono attrezzarsi per affrontare tale sfida con la necessaria consapevolezza dei problemi e delle opportunità, indirizzandosi verso soluzioni che diano tempestiva, piena ed efficace attuazione agli oneri informativi imposti dal legislatore.
Il volume si propone di fornire gli strumenti interpretativi ed applicativi utili a questi fini. I temi – approfonditi da studiosi specializzati nel campo dell’informazione, dell’organizzazione pubblica e dell’amministrazione digitale, e da qualificati operatori di settore – sono trattati in modo sistematico ed organico, tenendo conto della prassi e delle buone pratiche già maturate, ma anche delle ultime novità:
– aggiornamento dei requisiti di accessibilità
– nuove linee guida per la redazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
– requisiti di trasparenza nel settore degli appalti pubblici.
In appendice: indicazioni tecniche ed operative ?per la pubblicazione dei documenti e delle informazioni.

ISBN: 8838781025
Collana: Progetto ente locale
Edizione: 1
Copyright: Luglio 2013
Tipo Prodotto: Volume
Pagine: 440
Formato: 17×24

 

Orgoglio civico: ora o mai più

Siamo un popolo che si lamenta sempre della gestione pubblica, in quanto giustamente pretendiamo qualità e professionalità e gestione da buon padre di famiglia della cosa pubblica. A seguito degli scandali degli anni passati, su abusi di risorse pubbliche (scoperti grazie ad inchieste giornalistiche), è stata emanata una norma di sfogo: il decreto legislativo n. 33/2013. In altri tempi lo sfogo per il popolo erano il circo e lo stadio, oggi invece è una norma che cambia radicalmente il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione:

  • la pubblica amministrazione deve pubblicare tutto ciò che riguarda la sua organizzazione e in generale qualsiasi dato utile a consentire un ampio controllo da parte del cittadino;
  • il cittadino deve vigilare sull’avvenuta pubblicazione, segnalando in caso di inadempienza l’omissione al responsabile alla trasparenza dell’amministrazione.

In questo breve articolo cercherò di riepilogare la situazione attuale, con obblighi di pubblicazione e monitoraggio, auspicando che i cittadini riprendano quell’orgoglio civico che manca e che si sentano partecipi nella vita della propria amministrazione.

Cos’è la trasparenza?

Leggendo l’art. 1 del decreto legislativo è lampante che il legislatore ha ritenuto doveroso coinvolgere il cittadino per il monitoraggio della P.A., riconoscendo l’impossibilità di poterlo fare direttamente e obbligando allo stesso tempo la P.A. a pubblicare tutte le informazioni utili per un monitoraggio diffuso, applicando lo stesso concetto di base presente nel mondo dell’open source (più persone guardano qualcosa, più facile è identificare errori e correggerli).

 la trasparenza  è  intesa  come  accessibilità  totale  delle informazioni  concernenti  l’organizzazione   e   l’attività   delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire  forme  diffuse  di controllo  sul   perseguimento   delle   funzioni   istituzionali   e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Questa definizione deve essere la chiave di lettura per comprendere come applicare ogni articolo del decreto, ovvero nell’ottica di un controllo difuso.

Cosa deve pubblicare la PA?

Innanzitutto nel sito Web di qualsiasi pubblica amministrazione e società partecipate / controllate deve essere presente un link in home page con la dicitura “Amministrazione trasparente”. All’interno di tale pagina è necessario trovare una struttura di pagine e sottopagine come quella rappresentata nel sito della Bussola della Trasparenza, lo strumento predisposto dal Dipartimento Funzione Pubblica per la verifica di conformità della struttura secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2013.

Per verificare la corretta conformità della struttura, è quindi possibile utilizzare la funzione “verifica il sito“, indicando il tipo di amministrazione (comuni, province, ASL, IACP, ecc.) e il sito Web che si intende verificare. Dopo una breve attesa (che varia a seconda della velocità di accesso al sito Web da parte di Bussola), si potrà ottenere un risultato che evidenzierà (con delle faccine rosse) eventuali mancanze strutturali. Nel caso Bussola segnali problemi, siamo già potenzialmente in violazione del decreto 33/2013.

Questo è solo il primo passo: la conformità alla struttura non significa soddisfare il decreto 33, in quanto molte amministrazioni per conformare formalmente alla struttura creano delle pagine vuote e/o contenenti la dicitura “dati in via di pubblicazione”. Il decreto 33 all’art. 6 comma 2 è chiarissimo: non ci sono scusanti, i dati vanno pubblicati e la disorganizzazione e/o la mancanza di tali informazioni non è scusante per l’omessa o ritardata pubblicazione. Tali documenti vanno inoltre pubblicati in modo che siano riutilizzabili senza limitazioni, il che significa – ad esempio – che tutti i documenti (bandi, curriculum, ecc.) non devono essere pubblicati come scansioni di documenti cartacei.

Come si potrà notare navigando la struttura di pagine e sottopagine di esempio, i contenuti da pubblicare sono molti e rappresentano lo stato di salute organizzativa ed economica dell’amministrazione. L’assenza di informazioni specifiche, come le situazioni reddituali degli eletti (per le amministrazioni sopra i 15 mila abitanti) causano, a partire dal 17 ottobre 2013, sanzioni da 500 a 10 mila euro per chi non ha provveduto a comunicare i dati. Sanzione similare è a carico anche dei rappresentanti delle PA in società partecipate che non forniscano le informazioni richieste.

Tra i dati più assenti, ovvero quelli per cui il cittadino è invitato a verificare, vi sono quelli relativi agli immobili (art. 30), ovvero:

Le  pubbliche  amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili  posseduti,  nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Vi sono stati casi come nel comune in cui vivo in cui una cittadina ha dovuto attivare l’accesso civico (per ben due volte) per il rilascio dei dati in quanto c’è una sorta di resistenza a rendere pubbliche talune informazioni. Vi sono altri dati interessanti da rendere pubblici, a partire da tutte le consulenze e da tutti i sussidi erogati (indicando chiaramente i dati identificativi del beneficiario e le motivazioni che hanno portato a tale erogazione) sino ai dati relativi alle prestazioni sanitarie (elenco di tutte le prestazioni con i tempi medi previsti ed effettivi).

Anche in questi casi si può aiutare Bussola a migliorare i risultati: tramite la funzionalità “Esprimi la tua opinione” è possibile dare una valutazione sull’effettivo risultato di verifica. Nel caso degli immobili, ad esempio, se non sono presenti e/o è presente una dicitura non consona, basta autenticarsi con un social network ed è possibile dare una valutazione sulla presenza e sulla completezza delle singole informazioni.

Cosa può fare il cittadino?

Il cittadino deve vigilare: è un suo diritto ma soprattutto un dovere. A questo proposito risvegliamo un po’ di orgoglio civico. Ogni cittadino, anche in gruppo, può “adottare” una pubblica amministrazione e verificare se rispetta quanto previsto con la normativa vigente, utilizzando innanzitutto il sistema “bussola” per un controllo strutturale e successivamente visionando se vi è assenza di contenuti. In questo ultimo caso, è incentivato a segnalare all’amministrazione (via pec, protocollo, fax, ecc.) utilizzando questo fac-simile di modello di istanza di accesso civico. Grazie all’accesso civico, difatti, ogni cittadino (indipendentemente dalla città di residenza) può chiedere a qualsiasi pubblica amministrazione di pubblicare i dati mancanti. L’amministrazione deve provvedere alla pubblicazione del contenuto mancante ed alla segnalazione dell’avvenuta pubblicazione al soggetto che ne ha fatto segnalazione (pena sanzionabilità del dirigente) entro 30 giorni dalla richiesta. Passato tale termine, è possibile indirizzare nuovamente la richiesta al titolare del potere sostitutivo che deve provvedere entro ulteriori 30 giorni.

Quali sono i contenuti obbligatori da verificare? CIVIT fornisce un elenco (allegato 1 aggiornato a settembre 2013). Entro il 30 settembre 2013 ogni pubblica amministrazione doveva pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga”, l’attestazione dell’organismo indipendente di valutazione su una serie di parametri minimi (allegato 1 delibera n. 71/2013). Anche in questo caso in assenza di tale dichiarazione, è possibile utilizzare il modello di istanza di accesso civico per far pubblicare l’omessa valutazione.

Il prossimo appuntamento sarà il 31 dicembre 2013, data entro la quale tutti i contenuti dell’allegato 1 della delibera n. 50/2013 di CIVIT dovrà essere soddisfatto. In attesa di tale appuntamento, cerchiamo di tenere mappatura delle istanze di accesso civico. Chiunque ha intenzione di farne uno, può comunicarlo al Web tramite l’hashtag #accessocivico in una forma similare alla seguente:

Effettuato #accessocivico verso amministrazione XYZ http://….

Un messaggio similare sempre con stesso hashtag può essere utilizzato per segnalare l’avvenuta pubblicazione

Effettuata pubblicazione a seguito #accessocivico verso amministrazione XYZ http://….

In questo modo sarà possibile mappare eventuali istanze dei cittadini a cui effettivamente interessa un miglioramento della trasparenza amministrativa. Per ulteriori informazioni sul tema, consiglio di seguire il gruppo facebook dedicato alla trasparenza amministrativa.

Primarie 2012 e privacy: per due euro se ne dovranno pagare 6 mila?

Privacy – Fonte:
http://www.flickr.com/photos/opensourceway/4638981545/

Sto seguendo attentamente in questi giorni la vicenda delle primarie del centro-sinistra con un particolare sguardo sia alla comunicazione tramite nuove tecnologie, sia alla parte regolamentare.

Il mio pensiero sull’interpretazione restrittiva del regolamento a seguito di deliberazioni interpretative sia del collegio “garante” che del coordinamento nazionale (in particolare la delibera n. 26) è stato già espresso in altre sedi. In questo articolo mi limito a riportare solamente i fatti.

Il regolamento, all’art. 14 comma 4 sancisce quanto segue:

Possono altresì partecipare al voto coloro che dichiarino di essersi trovati, per cause indipendenti dalla loro volontà, nell’impossibilità di registrarsi all’Albo degli elettori entro la data del 25 novembre, e che, in due giorni compresi tra il 27/11 e il 01/12, stabiliti con delibera dal Coordinamento nazionale, sottoscrivano l’Appello pubblico in sostegno della Coalizione di centro sinistra “Italia Bene Comune” e quindi si iscrivano all’Albo degli elettori .

Successivamente invece il coordinamento nazionale nella delibera n. 25 del 26 novembre 2012 ha chiarito che – a suo avviso – non bisognava aprire la votazione a coloro che dichiaravano impossibilità per cause indipendenti dalla loro volontà a partecipare all’iscrizione all’albo degli elettori entro il 25 novembre, sottoscrivendo l’appello pubblico e iscrivendosi all’albo elettori, ma delegando in modo soggettivo la valutazione al coordinamento provinciale.

Spetta al Coordinamento provinciale valutare la consistenza o meno delle cause, indipendenti dalla volontà dell’elettore, che ne hanno impedito l’ iscrizione all’Albo degli elettori entro il 25 novembre, ovvero la preiscrizione on-line. Il Coordinamento provinciale, con voto unanime, decide se ammettere o meno la registrazione all’Albo degli elettori.

Il 28 novembre, a seguito della delibera interpretativa dell’art. 14 comma 4 da parte del collegio dei garanti e della delibera n. 26 del coordinamento nazionale, in una lettera di Nico Stumpo (coordinatore nazionale) inviata ai coordinamenti provinciali e regionali si legge quanto segue:

In particolare vale la pena soffermarsi sulle raccomandazioni ai coordinamenti, tra cui “vi consigliamo di organizzare il vostro lavoro raccogliendo fino alle ore 20.00 di venerdì 30 novembre le richieste in proposito pervenute, anche per fax o per mail, e quindi immediatamente dopo riunirvi per assumere le relative decisioni”.

Non voglio entrare nel merito di come interpretare “per mail” (personalmente per mail intendo qualsiasi comunicazione inerente ricevuta alla e-mail del comitato provinciale) e neppure nelle discussioni su siti Web di appoggio per inviare le richieste in modo automatizzato ai comitati provinciali (servizio Web che mi aspettavo fosse reso disponibile direttamente nel sito ufficiale, come era avvenuto per le pre-iscrizioni). Mi soffermerò invece sulla procedura adottata dal coordinamento provinciale di Venezia che – a quanto si apprende dalla stampa locale – ha accettato solamente 10 richieste su 822. Da una prima lettura dei numeri, viene chiaramente da chiedersi quali criteri siano stati applicati per escludere ben oltre il 90% (novanta percento) delle richieste di poter votare.

Ho saputo che un amico, già votante alle primarie del 2009, domenica scorsa non era riuscito a votare perché non è stato in grado di ritrovare la sua tessera elettorale. Ha chiesto quindi informazioni in facebook ed è stato invitato a scrivere al coordinamento di Venezia il quale ha mandato via e-mail un modulo in formato Word (qui riportato in formato PDF) che l’amico ha diligentemente compilato.

Come si può notare, però, il modulo richiede una serie di dati personali, nonché potenzialmente una serie di dati sensibili (se il motivo dell’impossibilità è legato a malattia, si presume di dover allegare pure un certificato medico visti i precedenti in altre città) chiedendo altresì di allegare un documento d’identità. Chiunque noterà purtroppo che ha una mancanza non da poco in relazione all’informativa sul trattamento dati personali, secondo quanto previsto dall’art. 13 del decreto legislativo 196/2003.

Art. 13. Informativa  

1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all’articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.

Va detto innanzitutto che, mentre al primo turno c’era il modulo di pre-iscrizione on line con l’informativa privacy, ora per il ballottaggio nel sito ufficiale non ho trovato alcuna pagina con link ben visibile contenente l’informativa sul trattamento dati personali. Nella mail ricevuta dal mio amico oltre al modulo non è presente alcuna informativa. Pertanto l’art. 13 è debitamente stato violato.

Cosa prevede la norma come sanzioni? Una bella sberla direi!

Art. 161. Omessa o inidonea informativa all’interessato

1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro.

Non ho verificato se il modulo utilizzato a Venezia è un fac-simile utilizzato su base nazionale, ma vedendo i numeri citati dalla stampa locale ci sarebbero ben oltre 800 violazioni.

Fatta questa precisazione, torniamo alla cosa più importante: ad oggi il mio amico, che ha diligentemente e adeguatamente motivato la richiesta e l’ha inviata sia tramite fax che tramite e-mail compreso il documento d’identità, non ha ricevuto alcuna comunicazione. Pertanto, secondo l’interpretazione del regolamento fatta dalle delibere dei “garanti”, non avendo ricevuto risposta non ha diritto al voto. Mi sembra di esser tornato ai tempi in cui la pubblica amministrazione considerava non accettate le domande a cui non dava risposta, senza dover motivare nulla, e ciò non è certamente segnale di “nuovo” da parte di chi si candida a governare il paese.